Con Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), la disciplina emergenziale in tema di adunanze assembleari delle società di capitali e cooperative è stata prorogata fino al 31 luglio 2023, con la conseguenza che, fino a tale data, le assemblee delle predette società potranno svolgersi con mezzi di telecomunicazione, senza che sia necessaria la presenza, nel medesimo luogo, di tutti i partecipanti. Le nuove norme recepiscono la prassi notarile che riconosce come pienamente legittime le clausole statutarie di S.p.A. e S.r.l. che consentono lo svolgimento dell’assemblea e l’intervento dei partecipanti esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
L’azione individuale di responsabilità esperibile dal socio o dal terzo ai sensi dell’art. 2395 del Codice Civile può essere esercitata anche nei confronti dell’amministratore di società di fatto. È questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 6648 del 6 marzo 2023, nella quale si legge altresì che tale responsabilità ha natura extracontrattuale e presuppone un comportamento doloso o colposo dell’amministratore che abbia cagionato, direttamente, un danno al patrimonio del socio o del terzo.
Con sentenza n.6384 del 3 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha escluso l’esperibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 del Codice Civile nei confronti di una delibera assembleare avente ad oggetto la modifica dello statuto di una società di capitali.
Ciò in quanto tale azione non può essere esercitata nei confronti di un atto che ha natura endosocietaria (essendo compiuto unicamente per la gestione della società interessata) ma che non è idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i creditori sociali.
Con ordinanza n. 6221 del 2 marzo 2023, la Suprema Corte ha chiarito che la controversia tra la società e l’amministratore cessato dalla carica potrà essere devoluta alla competenza arbitrale anche se la clausola compromissoria pattuita tra i soci per simili controversie è stata espunta dallo statuto sociale dopo la cessazione dalla carica dell’amministratore interessato, a meno che sia intervenuto un successivo accordo tra quest’ultimo e la società volto proprio a privare di effetti la clausola in questione.
L’art. 1556 del Codice Civile, nel disciplinare il contratto estimatorio, stabilisce che le parti, a fronte della consegna di una o più cose mobili, possano prevedere la possibilità di scelta tra il pagamento del prezzo o la restituzione delle cose nel termine stabilito.
La Cassazione, con sentenza n. 5987 del 28 febbraio 2023, ha precisato che il suddetto termine deve considerarsi quale termine essenziale, in considerazione del fatto che l’obbligazione principale del consegnatario consiste nel pagamento del prezzo, salvo che le parti abbiano previsto la facoltà di restituire le merci entro il termine convenuto. Una volta decorso detto termine, il consegnatario decade dalla facoltà di restituzione delle merci e, di conseguenza, l’obbligazione principale si consolida.
Nel caso di danni subiti dal conduttore per crollo del controsoffitto di un immobile ad uso non abitativo, il locatore può essere esente da responsabilità solo nel caso in cui, a fronte dell’offerta formale di altri locali idonei allo svolgimento dell’attività, il conduttore abbia opposto il proprio rifiuto ingiustificato ad utilizzarli provvisoriamente.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5735 del 24 febbraio 2023, nella quale si legge altresì che la condotta del danneggiato, nel caso di specie, deve essere interpretata come una condotta idonea a produrre, in via esclusiva, il danno, posto che, se il conduttore avesse accettato l’offerta formulata dal locatore e si fosse pertanto trasferito provvisoriamente nei locali indicati dal proprietario, il danno lamentato non sarebbe occorso.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (G.U. 7 marzo 2023 n. 56) attuativo della Direttiva (UE) 2019/2021 del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 relativa alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Le nuove previsioni, oltre a modificare le disposizioni del Codice Civile in tema di trasferimento della sede sociale all’estero, escludono la possibilità per le società di capitali in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo e per le cooperative a mutualità prevalente di partecipare ad un’operazione straordinaria transfrontaliera. Le disposizioni di cui al D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 entreranno in vigore a decorrere dal 3 luglio 2023 e troveranno applicazione per le operazioni transfrontaliere nelle quali nessuna delle società coinvolte, a tale data, abbia già pubblicato il relativo progetto.
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