BC& legal pills – giugno 2024

BC& legal pills – giugno 2024

Approvato in via definitiva il disegno di legge sulla cybersicurezza: impatti 231

È stato approvato dal Senato, in data 19 giugno 2024, il disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre all’ampliamento dell’obbligo di segnalazione di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici (art. 1), nonché all’introduzione dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una struttura preposta alle attività di cybersicurezza, con tale disegno di legge è stato ampliato il novero dei reati informatici di cui al Codice penale, mediante introduzione della nuova fattispecie di estorsione informatica (art. 629, terzo comma, c.p.). Le modifiche in materia di reati informatici si traducono anche in un ampliamento del catalogo dei reati presupposto, di cui le società dovranno tenere conto ai fini della predisposizione ovvero dell’aggiornamento dei rispettivi modelli organizzativi e di controllo.

Amministrazione straordinaria: subentro nei contratti pendenti

Nell’amministrazione straordinaria il contratto pendente, ineseguito o parzialmente eseguito, prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l’apertura della procedura, salvo che il commissario non eserciti, in qualsiasi momento, il potere attribuitogli dalla legge di sciogliere il vincolo contrattuale. È quanto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 16723 del 17 giugno 2024, con la quale si è altresì ribadito che il subentro del commissario straordinario nei contratti pendenti ha, come effetto, la stabilizzazione del rapporto contrattuale (e non la sua automatica cessazione).

Società di fatto e divieto di patto leonino

L’accertamento della violazione del divieto di patto leonino presuppone l’esistenza di un rapporto societario, anche nel caso di società di fatto. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16123 dell’11 giugno 2024, con la quale si è altresì ribadito che il divieto in questione – sancito dall’art. 2265 c.c. – è applicabile tanto alle società di persone, quanto alle società di capitali ed è riscontrabile in tutti i casi in cui un socio – anche nell’ambito di società di fatto – viene escluso dalla partecipazione alle perdite e/o agli utili, sempre che detta esclusione sia assoluta e costante, ossia tale da comportare una modifica alla causa del contratto di società.  

 

Contratto preliminare e patto di prelazione

Con l’ordinanza n. 15801 del 6 giugno 2024, la Suprema Corte ha chiarito le differenze esistenti tra un contratto preliminare di compravendita di un bene e il patto di prelazione, precisando in particolare che, mentre il primo comporta l’immediata e definitiva assunzione dell’impegno a concludere il contratto definitivo, il secondo pone in capo al promittente l’obbligazione di non vendere quel bene a terzi prima che il prelazionario abbia dichiarato di voler esercitare il suo diritto (ovvero abbia lasciato scadere il termine assegnatogli per l’esercizio di detto diritto).

Ne consegue che l’inadempimento rispetto all’obbligo di concludere il contratto definitivo è coercibile ex art. 2932 del Codice civile, mentre in caso di violazione del patto di prelazione da parte del promittente, il prelazionario potrà agire solo per il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento e non potrà esercitare né l’azione di cui all’art. 2932 del Codice civile, né il diritto di riscatto (applicabile alle sole ipotesi tassativamente previste dal legislatore).  

 

Bene locato oggetto di procedura esecutiva: gli atti del proprietario-locatore

La pronuncia in esame si concentra sulla disciplina della gestione ed amministrazione di un bene immobile, oggetto di contratto di locazione, in pendenza di procedura esecutiva. Con la sentenza n. 15678 del 5 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha precisato che, in tale contesto, gli atti del proprietario-locatore (e debitore esecutato), se non sono realizzati da quest’ultimo in qualità di custode del bene o previa autorizzazione del Giudice, sono privi di effetti, tanto nei confronti del conduttore, quanto nei confronti della procedura esecutiva. 

Il trattamento dei metadati nelle e-mail dei dipendenti

Con il provvedimento n. 364 del 6 giugno 2024 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato una nuova versione del documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”. Tali metadati corrispondono a tutte quelle informazioni registrate nei log generati dai sistemi di posta elettronica, tra cui ad esempio gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server coinvolti, gli orari di invio e ricezione del messaggio. L’attività di raccolta e conservazione dei metadati necessari ad assicurare il funzionamento dei sistemi di posta elettronica è consentita per un periodo limitato di tempo – fino ad un massimo di 21 giorni – (salvo che sussistano particolari condizioni che sarà onere del datore di lavoro comprovare), e sempre nel rispetto dei principi generali di cui al GDPR.