Con D.lgs. 36/2023 è stato pubblicato il “nuovo codice appalti, tra le cui principali novità vi è l’enunciazione di numerosi principi generali sui quali esso si fonda, tra i quali spiccano il c.d. “principio del risultato” ed il c.d. “principio della fiducia”.
Nello specifico il principio del risultato deve essere inteso quale interesse pubblico primario che le stazioni appaltanti devono perseguire nell’esercizio della loro attività e nell’affidamento dei contratti, impegnandosi allo scopo a vigilare sulla loro esecuzione con la finalità di realizzare il migliore rapporto tra qualità-prezzo, mentre il principio della fiducia rappresenta invece la finalità che l’amministrazione pubblica si pone di raggiungere mediante un agire trasparente e corretto.
La Suprema Corte, con sentenza n. 7530 del 15 marzo 2023, ha chiarito che vendita di partecipazioni sociali in cui sia previsto che il pagamento di una parte del corrispettivo avvenga mediante l’assunzione, da parte dell’acquirente, dell’obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con impegno dell’acquirente a fare in modo che la società utilizzi tale somma per il pagamento dei soci alienanti non violi gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è pertanto pienamente valida e legittima.
Con sentenza n.7646 del 16 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha confermato l’assoggettabilità alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare delle società c.d. “in house”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che una società di capitali con partecipazione pubblica non muti la propria natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, posto che l’identità dell’azionista non assume alcun rilievo quanto alle vicende della società.
In materia di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto, senza provvedere alla sua registrazione, ed uno successivo, immediatamente registrato, che contempli un minor canone locatizio, la tardiva registrazione del contratto originario (che segua quella del secondo contratto) non può avere l’effetto di sanarne l’invalidità. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8968 del 30 marzo 2023.
Con ordinanza n. 9148 del 31 marzo 20223, la Suprema Corte ha chiarito che normativa c.d. whistleblowing si pone l’obbiettivo di tutelare il dipendente che segnali illeciti altrui, salvaguardando lo stesso dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non può costituire un esimente per gli autonomi illeciti che lo stesso, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso.
Con il D.lgs. 19/2023 del 2 marzo 2023 è stato introdotto un nuovo reato presupposto rilevante ai fini della responsabilità ex D.lgs. n. 231/200. Il reato in questione punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.
Qualora tale reato sia commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente, è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
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